IFRS 16 Leases – impatto sui soggetti OIC

La riforma contabile del 2016, resasi necessaria a seguito del recepimento della Direttiva 34/2013, ha riscritto gran parte delle norme del Codice civile in materia di bilancio, ma non ha modificato le regole per la contabilizzazione dei contratti di leasing dal punto di vista dei locatari nei loro bilanci individuali[1]. Ciò perché all’epoca (parliamo del 2016) era ancora in corso di definizione lo standard internazionale in materia[2].

A seguito dell’emanazione dell’IFRS 16 la materia a livello internazionale è adesso più definita, ed è pertanto ragionevole attendersi una prossima emanazione di un principio ad hoc in materia di leasing, ovvero una modifica di quelli già esistenti relativi alle immobilizzazioni.

Scopo del presente articolo è fornire alcuni spunti di riflessione sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni di leasing e di affitto per i soggetti diversi dagli IAS Adopter, anche in vista delle prossime modifiche ai principi contabili OIC.

Com’è noto, due sono le principali modalità di rappresentazione contabile dei contratti di leasing nei bilanci degli utilizzatori:

  • il metodo patrimoniale
  • il metodo finanziario

Descriviamo sinteticamente le due metodologie.

Il metodo patrimoniale consiste nel contabilizzare il contratto di leasing come un affitto, e di ripartire nel tempo la spesa per l’eventuale anticipo. Quindi, la contabilizzazione prevede: la ripartizione nel tempo dell’eventuale macro-canone iniziale, i canoni periodici e il valore di riscatto al termine del contratto di leasing, ove previsto.

Il metodo finanziario consiste nel contabilizzare l’operazione di leasing in modo analogo all’acquisto di un cespite con pagamento dilazionato. Quindi, inizialmente sarà contabilizzato il cespite e il corrispondente debito. L’eventuale macro-canone sarà contabilizzato come un pagamento parziale del debito. Alle scadenze previste, si effettueranno i pagamenti dei canoni (rate) contrattuali, rimborsando parte del debito (per la quota capitale della rata) ed iscrivendo gli oneri finanziari (per la quota interessi della stessa rata). Il valore del bene sarà poi ammortizzato per la vita utile (o per la durata del contratto, come diremo dopo), esattamente come si fa con i beni di proprietà.

E’ largamente condiviso che la contabilizzazione secondo il metodo finanziario sia l’unica in grado di fornire una rappresentazione corretta dell’impatto che un’operazione di leasing ha sulla situazione patrimoniale, sui flussi finanziari e sul risultato economico di un’impresa, costituendo un’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

I principi IAS/IFRS hanno adottato il metodo finanziario sin dal 1982 (IAS 17 Accounting for Leases), quale metodo di contabilizzazione per i contratti di leasing. In quel principio e in quello che lo rimpiazzò nel 2001 (IAS17 Leases), si faceva peraltro la distinzione fra leasing finanziario (contratti dove c’era un sostanziale trasferimento di oneri e benefici al locatario, che possedeva in sostanza il bene come se ne fosse stato il proprietario) e leasing operativo (dove quel sostanziale trasferimento non c’era). Mentre i contratti di leasing finanziario dovevano essere contabilizzati secondo la metodologia finanziaria, per gli altri era prevista la contabilizzazione secondo la metodologia patrimoniale, al pari dei normali affitti, essendo i leasing operativi assimilati gli affitti.

Dal 1 gennaio 2019, per gli IAS Adopter è divenuta obbligatoria l’applicazione dell’IFRS 16 Leases, in sostituzione dello IAS 17.

Molte sono le differenze dell’IFRS 16 rispetto al precedente standard per i locatari (mentre per i locatori – cioè le società di leasing – non cambia praticamente nulla), ma la principale è forse l’ampliamento dell’ambito di applicazione (“scope”), che attrae nella definizione di “leasing” anche molti contratti di affitto e di noleggio[3].  Coerentemente, sparisce la distinzione fra leasing finanziario ed operativo, che in passato aveva spesso favorito applicazioni selettive ed opportunistiche.

Semplificando, mentre il concetto portante dello IAS 17 era il trasferimento dei rischi e dei benefici del bene all’utilizzatore come se ne fosse stato proprietario, per l’IFRS 16 siamo in presenza di un contratto di leasing quando l’utilizzatore ha in controllo sull’uso di un bene specifico per un periodo di tempo determinato (si veda IFRS 16, BC105).

Rientrano nel concetto di controllo sull’uso di un bene anche i contratti di affitto qualora il bene sia chiaramente identificato e l’utilizzatore abbia il diritto di decidere come usare il bene e, ove necessario, modificarne le modalità d’uso senza l’autorizzazione del proprietario.

Inoltre:

  • si introduce il concetto di diritto all’uso (“right-of-use” = ROU), nella cui definizione possono rientrare i contratti di affitto e di locazione,
  • vengono inoltre introdotte regole per la contabilizzazione delle eventuali rimodulazioni della passività connesse al contratto di leasing.
  • si applica anche ai c.d. “immobili investimento” di cui allo IAS 40 dal punto di vista del locatario[4]

Più in particolare, alcune delle principali caratteristiche del nuovo standard sono riassunte nell’elenco che segue.

  1. siamo in presenza di un contratto di leasing se:
    1. conferisce il controllo dell’uso del bene (è il locatario che lo decide),
    2. deve trattarsi di un bene identificato e specifico,
    3. deve essere stipulato per un periodo di tempo (o modalità d’uso) preciso;
  2. al momento della stipula è iscritto al costo, che include i seguenti importi:
    1. il valore attuale dei pagamenti futuri (in pratica, la somma delle quote capitali comprese nei canoni di leasing); l’attualizzazione dev’esser fatta al tasso implicito del contratto o, se non determinabile, al tasso di interesse marginale dei debiti della società,
    2. ogni pagamento fatto prima e al momento della stipula, al netto di eventuali contributi a fondo perduto,
    3. ogni costo diretto sostenuto da locatario,
    4. una stima dei costi di dismissione e rimozione del bene;
  3. la passività iniziale (cioè il debito vs la società di leasing) è pari alla somma dei seguenti importi:
    1. i pagamenti fissi previsti,
    2. i pagamenti variabili (indicizzazione),
    3. gli importi da pagare per eventuali garanzie,
    4. il prezzo di esercizio dell’opzione per l’acquisto del bene, ove prevista;
  4. gli eventuali aggiornamenti di valore delle passività (che possono derivare da vari fattori, fra cui il cambiamento della durata del contratto o la variazione del valore dell’opzione di riscatto) devono essere portati a correzione del valore ROU (se la passività aumenta, aumenta anche il ROU, e viceversa. Se il valore del ROU fosse pari a 0, l’eventuale differenza è portata a conto economico;
  5. successivamente alla prima iscrizione, il valore del ROU può essere iscritto al costo o al modello del Fair Value (si rimanda agli IAS 16 e IAS 38 per le modalità applicative di detto modello), ed in entrambi i casi è poi ridotto degli ammortamenti,
  6. la durata dell’ammortamento del ROU è la seguente:
    1. se il contratto di leasing prevede il trasferimento della proprietà del bene (opzione d’acquisto), la durata è pari alla vita utile dello stesso, ed inizia da quanto il locatore mette a disposizione del locatario il bene pronto per l’uso (“commencement date”);
    2. se non è previsto il trasferimento della proprietà, la durata dell’ammortamento è pari alla durata stessa del contratto di leasing, ed inizia sempre dalla data di cui al punto precedente;
  7. se si applica il modello del FV per gli immobili di investimento di proprietà (di cui allo IAS 40), allora la si applica anche per quelli presi in leasing[5],
  8. se si applica il modello del FV per gli immobili impianti ed attrezzature di proprietà di cui allo IAS 16, allora detto modello si applica anche per gli stessi beni presi in leasing.

Il passaggio dallo IAS 17 all’IFRS 16 ha comportato importanti effetti per i soggetti IAS adopter. Secondo alcune stime, per detti soggetti gli impatti a livello internazionale degli effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16 rispetto al precedente IAS 17 avrebbero comportato uno stock debito aggiuntivo di circa 2.000 miliardi di dollari rispetto allo stock di debito contabilizzato nei bilanci con il precedente IAS 17.

I prevedibili cambiamenti degli OIC in materia di leasing nei bilanci individuali terranno certamente conto in tutto o in parte delle indicazioni di cui allo standard IFRS 16.

Sulla base di quanto precede, è evidente che l’impatto per i soggetti OIC che passeranno dalla metodologia patrimoniale a quella finanziaria, potrebbe essere davvero molto significativo ed impegnativo,  non solo per la magnitudo degli importi che dovranno essere esposti per la prima volta in bilancio (pensiamo ai debiti) e per i conseguenti rapporti con i finanziatori,  ma anche per i verosimili cambiamenti organizzativi, amministrativi ed informatici che le imprese dovranno affrontare e gestire.

I principali effetti finanziari ed economici sono:

  • aumento del rapporto di indebitamento,
  • variazione di importanti indicatori gestionali (l’EBITDA, l’EBIT, il ROI)

Crediamo sia inutile consigliare – essendo fin troppo ovvio – che tutte le imprese interessate debbano muoversi per tempo, sia per prevenire inutili incomprensioni con le banche e gli altri finanziatori, sia per evitare di gestire con affanno l’operatività che si renderà necessaria.

Concludiamo questo articolo con un semplice esempio riferito ad un contratto di locazione: si fornisce lo sviluppo dei valori secondo la logica IFRS 16 e secondo quella dell’attuale impostazione OIC.

[1] Per quanto attiene ai bilanci consolidati OIC non si tratta di una novità, in quanto lo stesso principio OIC 17 (che si occupa del consolidato) raccomanda da sempre di contabilizzare le operazioni di leasing secondo la metodologia finanziaria.

[2] Si veda OIC 12, par. 11

[3] Vedremo più avanti i requisiti per l’attrazione.

[4] IAS 40 par.7

[5] Si rinvia allo IAS 40 per le particolari modalità di contabilizzazione delle variazioni di FV.

 

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