Crisi di impresa ed affidabilità dei dati
L’introduzione del Codice della Crisi d’impresa (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), comporterà profondi cambiamenti sui sistemi di controllo di gestione delle imprese, soprattutto nelle piccole, dove i modelli di controllo sono generalmente demandati alla sensibilità e all’intuito personale, piuttosto che a collaudati strumenti professionali. In particolare, l’art. 2086 del Codice civile, richiede a tutte le società di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, contabile ed amministrativo, che sia in grado di conseguire 2 obiettivi:
- Prevedere una situazione di crisi
- Prevedere la perdita della continuità aziendale
Si tratta di 2 obiettivi logicamente correlati ma ben distinti, in quanto la perdita della continuità aziendale deriva da una situazione di crisi, mentre una situazione di crisi non necessariamente sfocia nella perdita della continuità aziendale.
L’adeguato assetto di cui parla la norma implica l’implementazione di un sistema di controllo di gestione, ossia di un set di strumenti amministrativi adeguati alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa.
Dato che la norma richiede che detto controllo di gestione abbia capacità predittive, è evidente che gli strumenti di cui parliamo debbano basarsi su dati consuntivi aggiornati e che debbano guardare in avanti, in un orizzonte temporale pari almeno a 12 mesi.
Qualunque previsione, infatti, non può che basarsi su modelli storici, che eventualmente tengano conto di opportuni adattamenti.
I dati storici sono quindi le basi su cui fondare ogni dato previsionale.
Il CNDCEC sta elaborando un sistema di indicatori, che dovrebbe segnalare agli organi preposti (amministratori, sindaci e revisori) l’esistenza di eventuali situazioni di crisi e perdita della continuità aziendale.
Lo stesso codice della crisi ha ridotto i limiti ex art. 2377 codice civile, oltre i quali scatta l’obbligo della revisione legale del bilancio per le SRL.
Peraltro, l’introduzione dell’obbligo si segnalazione di eventuali situazioni di crisi e di perdita della continuità aziendale non è stata accompagnata dall’obbligo generalizzato della verifica della affidabilità dei dati sui quali detti indicatori saranno basati.
Infatti, considerando che il totale delle società per le quali scatterà l’obbligo ex art. 2086 c.c è pari a circa[1] 1.600.000 e che di queste, quelle sottoposte a revisione contabile sono stimate in circa 180.000, ne consegue che gli indicatori della crisi di impresa, per 9 imprese su 10, saranno basati su dati senza alcun tipo di controllo (si vedano tabella e grafico in calce). Di conseguenza, ci potranno essere casi di segnalazioni che sono solo dei falsi allarmi (falsi positivi) che non ci sarebbero state se i dati fossero stati attendibili, e casi in cui le segnalazioni saranno omesse (falsi negativi), e che avrebbero dovuto esserci se i dati fossero stati attendibili.
A nostro avviso, il legislatore avrebbe dovuto introdurre in modo graduale e modulare la riforma, seguendo il seguente iter temporale:
– introdurre l’obbligo del bilancio per le società di persone, applicando loro le regole per le SRL;
– prevedere una fase di rodaggio, permettendo alle società di familiarizzare con le regole, e a tutte le altre di eventualmente correggere i propri bilanci;
– estendere l’obbligo del revisore a tutte le società, adattando il livello di controllo in base alle dimensioni.
Dopo questo iter, le segnalazioni di cui al codice della crisi sarebbero certamente state più credibili.
[1] Fonte: dati istat 2017 http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20774